Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 15 del 16/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1992, n. 17
Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 2 del testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2. - 1. Non sono elettori:
    a)  coloro  che  sono dichiarati falliti finche' dura lo stato di
fallimento, ma non  oltre  cinque  anni  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa del fallimento;
    b)   coloro  che  sono  sottoposti,  in  forza  di  provvedimenti
definitivi, alle misure di prevenzione di cui  all'articolo  3  della
legge   27   dicembre  1956,  n.  1423,  come  da  ultimo  modificato
dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
    c)  coloro  che  sono  sottoposti,  in  forza  di   provvedimenti
definitivi,  a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata
o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu'  prov-
ince, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
    d)  i  condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
    e) coloro che sono  sottoposti  all'interdizione  temporanea  dai
pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
   2.  Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale
solo quando sono passate in giudicato.  La  sospensione  condizionale
della  pena  non  ha  effetto ai fini della privazione del diritto di
elettorato".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' redatto  ai  sensi
          dell'art.    10,  comma  2,  del  testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di  legge  modificate.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
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