Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 150 del 07/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1992, n. 44
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica.
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 -
riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del
Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - del
decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64
del 5 marzo 1984, recante attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82
del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28
novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunita' economica
europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti
derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti
sanzioni:
a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire quindici milioni a
lire quattrocento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda
da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante,
loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se
trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un
minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
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