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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 153 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1992, n. 45
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Riordinamento dell'Istituto
1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi,
istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi 10
dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n.
42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e' riordinato
secondo le norme della presente legge.
2. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, di
seguito denominato "Istituto", dotato di personalita' giuridica di
diritto pubblico, rientra fra gli enti di ricerca a carattere non
strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Nel rispetto delle sue finalita' istituzionali, l'Istituto adotta
propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la gestione
finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Universita' "La
Sapienza" di Roma o comunque nella provincia di Roma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 1129/1939 reca norme sull'"Istituzione di
un Istituto nazionale di alta matematica".
- La tabella allegata alla legge n. 70/1975
(Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente) riporta al
paragrafo VI gli enti scientifici di ricerca e
sperimentazione esclusi dall'applicazione di detta legge.
- L'art. 8 della legge n. 168/1989 (Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica) cosi' recita:
"Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche'
gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a
carattere non strumentale hanno autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art.
33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel
rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri
regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui
al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, il quale avra' preventivamente
acquisito il parere del CNST, parere che dovra' eseere
espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In prima applicazione, il decreto e' emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel
rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori,
singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse
nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, e parecipano alla eleborazione, al
coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca
comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e
al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
anche per quanto concerne i connessi aspetti
amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e
contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
esercita i controlli di legittimita' e di merito. I
controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle
forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di
merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata
di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono
approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le
norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di
cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno
degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure
previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al
controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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