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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 16 del 18/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1992, n. 17
Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo  1990,
n. 55, sono sostituiti dai seguenti: 
  "  1.  Non  possono  essere  candidati  alle  elezioni   regionali,
provinciali, comunali  e  circoscrizionali  e  non  possono  comunque
ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale,  assessore
e  consigliere  regionale,  presidente  della   giunta   provinciale,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale,  presidente  e  componente
del  consiglio  di  amministrazione  dei   consorzi,   presidente   e
componente dei consigli  e  delle  giunte  delle  unioni  di  comuni,
consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali  e
delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8  giugno  1990,
n. 142, amministratore e componente degli organi comunque  denominati
delle unita' sanitarie locali, presidente e componente  degli  organi
esecutivi delle comunita' montane: 
    a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per
il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di  sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui  all'articolo  74  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui  all'articolo  73  del  citato  testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette  sostanze,  o
per  un  delitto  concernente   la   fabbricazione,   l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di  armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto  di  favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
    b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per
i delitti previsti  dagli  articoli  314  (peculato),  316  (peculato
mediante profitto dell'errore  altrui),  316-  bis  (malversazione  a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione  per  un  atto
d'ufficio),  319  (corruzione  per  un  atto  contrario   ai   doveri
d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; 
    c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con
sentenza di primo  grado,  confermata  in  appello,  per  un  delitto
commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un  pubblico  servizio  diverso  da  quelli
indicati alla lettera b); 
    d) coloro che, per lo stesso fatto,  sono  stati  condannati  con
sentenza definitiva o con sentenza  di  primo  grado,  confermata  in
appello, ad una pena non inferiore  a  due  anni  di  reclusione  per
delitto non colposo; 
    e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti
indicati alla lettera a), se per  essi  e'  stato  gia'  disposto  il
giudizio, se sono stati  presentati  ovvero  citati  a  comparire  in
udienza per il giudizio; 
    f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,  anche  se
con provvedimento non  definitivo,  una  misura  di  prevenzione,  in
quanto indiziati di appartenere ad  una  delle  associazioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,  come  sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso  in
cui nei confronti dell'interessato venga emessa  sentenza,  anche  se
non definitiva, di non luogo  a  procedere  o  di  proscioglimento  o
sentenza di annullamento, anche se con rinvio,  ovvero  provvedimento
di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo. 
  3. Le disposizioni previste dal comma 1 si  applicano  a  qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e'  di
competenza: 
    a)   del   consiglio   regionale,   provinciale,    comunale    o
circoscrizionale; 
    b) della giunta regionale o provinciale o  dei  loro  presidenti,
della  giunta  comunale  o  del  sindaco,  di  assessori   regionali,
provinciali o comunali. 
  4. L'eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato  la
nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non  appena
venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 
  4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui  al  comma  1  sopravviene
dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal  comma
4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra in-
dicate. 
  4-ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali,  degli
assessori regionali e  dei  consiglieri  regionali  e'  disposta  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per
le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione
del Consiglio dei  Ministri.  Negli  altri  casi  la  sospensione  e'
adottata  dal  prefetto,  al  quale  i  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale  o
della segreteria del pubblico ministero. 
  4-quater. La sospensione  cessa  nel  caso  in  cui  nei  confronti
dell'interessato venga emessa  sentenza,  anche  se  non  passata  in
giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di  prevenzione  o
sentenza di  annullamento  ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso  la
sentenza o  il  provvedimento  di  revoca  devono  essere  pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza  dell'organo  che
ha  proceduto  all'elezione,  alla  convalida  dell'elezione  o  alla
nomina. 
  4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dec-
ade da essa di diritto dalla data del passaggio  in  giudicato  della
sentenza di condanna o  dalla  data  in  cui  diviene  definitivo  il
provvedimento che applica la misura di prevenzione. 
  4-sexies. Le disposizioni previste  dai  commi  precedenti  non  si
applicano nei confronti di  chi  e'  stato  condannato  con  sentenza
passata in giudicato o  di  chi  e'  stato  sottoposto  a  misura  di
prevenzione  con  provvedimento  definitivo,  se   e'   concessa   la
riabilitazione  ai  sensi  dell'articolo  178  del  codice  penale  o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. 
  4-septies. Qualora ricorra alcuna  delle  condizioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e) ed  f)  del  comma  1  nei  confronti  del
personale dipendente delle amministrazioni  pubbliche,  compresi  gli
enti  ivi  indicati,  si  fa   luogo   alla   immediata   sospensione
dell'interessato dalla funzione  o  dall'ufficio  ricoperti.  Per  il
personale degli enti locali  la  sospensione  e'  disposta  dal  capo
dell'amministrazione  o  dell'ente  locale  ovvero  dal  responsabile
dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e pro-
cedure  previste  dai  rispettivi  ordinamenti.  Per   il   personale
appartenente alle regioni e per gli  amministratori  e  i  componenti
degli  organi  delle  unita'  sanitarie  locali,  la  sospensione  e'
adottata dal  presidente  della  giunta  regionale,  fatta  salva  la
competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei  presidenti  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i  provvedimenti
emanati dal giudice sono comunicati, a  cura  della  cancelleria  del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai  responsabili
delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1. 
  4-octies. Al personale dipendente di  cui  al  comma  4-septies  si
applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies". 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' redatto  ai  sensi
          dell'art.    10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 15 della legge n. 55/1990 (Nuove
          disposizioni per la prevenzione della delinquenza  di  tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita'  sociale),  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.  15.  -  1.  Non  possono  essere  candidati  alle
          elezioni     regionali,     provinciali,     comunali     e
          circoscrizionali   e  non  possono  comunque  ricoprire  le
          cariche di presidente della giunta regionale,  assessore  e
          consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
          sindaco,  assessore  e  consigliere provinciale e comunale,
          presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale,
          presidente  e  componente  del consiglio di amministrazione
          dei consorzi, presidente e componente dei consigli e  delle
          giunte    delle    unioni   di   comuni,   consigliere   di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni di cui all'articolo 23  della  legge  8  giugno
          1990,  n.  142,  amministratore  e  componente degli organi
          comunque  denominati   delle   unita'   sanitarie   locali,
          presidente   e  componente  degli  organi  esecutivi  delle
          comunita' montane:
               a) coloro che  hanno  riportato  condanna,  anche  non
          definitiva,  per il delitto previsto dall'articolo 416- bis
          del  codice  penale  o  per  il  delitto  di   associazione
          finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
          psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n.  309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato
          testo unico, concernente la produzione  o  il  traffico  di
          dette   sostanze,   o   per   un   delitto  concernente  la
          fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
          cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
          esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
          reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
               b) coloro che  hanno  riportato  condanna,  anche  non
          definitiva,  per  i  delitti  previsti  dagli  articoli 314
          (peculato), 316  (peculato  mediante  profitto  dell'errore
          altrui),  316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317
          (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio),  319
          (corruzione  per  un  atto  contrario ai doveri d'ufficio),
          319- ter (corruzione in atti giudiziari),  320  (corruzione
          di  persona  incaricata di un pubblico servizio) del codice
          penale;
               c) coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  o  con  sentenza  di primo grado, confermata in
          appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con
          violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
          un  pubblico  servizio  diverso  da  quelli  indicati  alla
          lettera b);
               d)  coloro  che,  per  lo  stesso  fatto,  sono  stati
          condannati con sentenza definitiva o con sentenza di  primo
          grado,  confermata  in appello, ad una pena non inferiore a
          due anni di reclusione per delitto non colposo;
               e) coloro che sono sottoposti  a  procedimento  penale
          per  i  delitti  indicati  alla  lettera a), se per essi e'
          stato gia' disposto il giudizio, se sono  stati  presentati
          ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
               f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
          anche  se  con  provvedimento non definitivo, una misura di
          prevenzione, in quanto  indiziati  di  appartenere  ad  una
          delle  associazioni  di  cui  all'articolo 1 della legge 31
          maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
          legge 13 settembre 1982, n. 646.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
          sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
          o  di  proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se
          con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura  di
          prevenzione, anche se non definitivo.
              3.  Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
          qualsiasi  altro  incarico  con  riferimento  al  quale  la
          elezione o la nomina e' di competenza:
               a)  del  consiglio  regionale, provinciale, comunale o
          circoscrizionale;
               b) della giunta regionale o  provinciale  o  dei  loro
          presidenti,   della  giunta  comunale  o  del  sindaco,  di
          assessori regionali, provinciali o comunali.
              4. L'eventuale elezione  o  nomina  di  coloro  che  si
          trovano  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1 e' nulla.
          L'organo  che  ha  deliberato  la  nomina  o  la  convalida
          dell'elezione  e'  tenuto  a  revocarla non appena venuto a
          conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
             4-bis.  Se  alcuna  delle  condizioni  di cui al comma 1
          sopravviene dopo la elezione o la nomina, essa,  fuori  dei
          casi  previsti dal comma 4-quinquies, comporta la immediata
          sospensione dalle cariche sopra indicate.
             4-ter.  La  sospensione  dei  presidenti  delle   giunte
          regionali,  degli  assessori  regionali  e  dei consiglieri
          regionali  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, adottato su proposta del Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  per  le  riforme
          istituzionali  e gli affari regionali, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione
          e'  adottata  dal  prefetto,  al  quale   i   provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  sono  comunicati  a cura della
          cancelleria del tribunale o della segreteria  del  pubblico
          ministero.
             4-quater.  La  sospensione  cessa  nel  caso  in cui nei
          confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche  se
          non  passata  in  giudicato,  di  non luogo a procedere, di
          proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di  revoca
          della  misura  di  prevenzione  o  sentenza di annullamento
          ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso  la  sentenza  o  il
          provvedimento  di revoca devono essere pubblicati nell'albo
          pretorio e comunicati alla prima adunanza  dell'organo  che
          ha proceduto alla elezione, alla convalida della elezione o
          alla nomina.
             4-quinquies.  Chi  ricopre una delle cariche indicate al
          comma 1 decade da essa di diritto dalla data del  passaggio
          in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui
          diviene  definitivo  il provvedimento che applica la misura
          di prevenzione.
             4-sexies. Le disposizioni previste dai commi  precedenti
          non  si  applicano nei confronti di chi e' stato condannato
          con sentenza  passata  in  giudicato  o  di  chi  e'  stato
          sottoposto   a  misura  di  prevenzione  con  provvedimento
          definitivo, se  e'  concessa  la  riabilitazione  ai  sensi
          dell'articolo  178  del  codice  penale  o dell'articolo 15
          della legge 3 agosto 1988, n. 327.
             4-septies. Qualora ricorra alcuna  delle  condizioni  di
          cui  alle  lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei
          confronti del personale  dipendente  delle  amministrazioni
          pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla
          immediata  sospensione  dell'interessato  dalla  funzione o
          dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti  locali
          la  sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o
          dell'ente  locale  ovvero  dal  responsabile   dell'ufficio
          secondo  la specifica competenza, con le modalita' e proce-
          dure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il  personale
          appartenente  alle  regioni  e  per  gli amministratori e i
          componenti degli organi delle unita' sanitarie  locali,  la
          sospensione   e'   adottata  dal  presidente  della  giunta
          regionale,  fatta  salva  la  competenza,   nella   regione
          Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome
          di  Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati
          dal giudice sono comunicati, a cura della  cancelleria  del
          tribunale  o  della  segreteria  del pubblico ministero, ai
          responsabili delle amministrazioni o enti  locali  indicati
          al comma 1.
             4-octies.  Al  personale  dipendente  di  cui  al  comma
          4-septies si applicano altresi' le disposizioni  dei  commi
          4-quinquies e 4-sexies.
             5.  Quando,  in  relazione  a fatti o attivita' comunque
          riguardanti  gli  enti  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
          giudiziaria  ha  emesso  provvedimenti  che  comportano  la
          sospensione o la decadenza  dei  pubblici  ufficiali  degli
          enti  medesimi  e vi e' la necessita' di verificare che non
          ricorrano pericoli di infiltrazione  di  tipo  mafioso  nei
          servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso
          gli  enti  interessati  per  acquisire  dati e documenti ed
          accertare notizie concernenti i servizi stessi.
             6. Copie dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  5  sono
          trasmesse  all'Alto  commissario per il coordinamento della
          lotta contro la delinquenza mafiosa".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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