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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 160 del 06/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1992, n. 47
Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.
Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale,
l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per
le indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 41 delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, presso tutte le preture
circondariali di cui all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 30.
2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare
con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente
legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia
e giustizia determina altresi' gli organici dei suddetti uffici
giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con
conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 449/1988
(Approvazione delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a
quello a carico degli imputati minorenni) e' il seguente:
"Art. 41. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della
legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali
ordinari e comunque non oltre tre anni dalla data di
entrata in vigore del codice di procedura penale, le
funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun
circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata
al presente decreto sono esercitate dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma
dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
modificato dall'art. 22.
2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo
di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono
addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario".
- Il testo dell'art. 30 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento
giudiziario), cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge
n. 30/1989, e' il seguente:
"Art. 30. - La pretura ha sede in ogni capoluogo
determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento
e comunque in ogni capoluogo di provincia".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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