Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 162 del 18/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1992, n. 47
Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  I  volontari  del  Corpo  nazionale  del  soccorso   alpino   e
speleologico  del  Club  alpino  italiano  (CAI)  hanno  diritto   ad
astenersi dal lavoro nei giorni in  cui  svolgono  le  operazioni  di
soccorso alpino e speleologico o le relative  esercitazioni,  nonche'
nel  giorno  successivo  ad  operazioni  di  soccorso  che  si  siano
protratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24. 
  2. Ai volontari che siano lavoratori  dipendenti  compete  l'intero
trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni  in  cui  si
sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma  1.  La  retribuzione  e'
corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale  ha  facolta'
di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore
e' iscritto. 
  3. I volontari  che  siano  lavoratori  autonomi  hanno  diritto  a
percepire una indennita' per il mancato reddito relativo ai giorni in
cui si sono astenuti dal lavoro ai  sensi  del  comma  1.  Presso  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un fondo
di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della
predetta indennita'. 
  4.  Gli  oneri  derivanti  dal  rimborso  delle   retribuzioni   ai
lavoratori volontari  del  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino  e
speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui,  e  dal  finanziamento
del fondo di cui al comma 3, pari a  lire  500  milioni  annui,  sono
posti a carico dello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale. Il Ministero versa  annualmente  agli  enti
previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori  di  lavoro,
ai sensi del comma 2. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
           il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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