Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 164 del 10/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1992, n. 47
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga.
la seguente legge:
Art. 1.
(Denominazione di origine e indicazione geografica tipica)
1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome
geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato
per designare un prodotto di qualita' e rinomato,le cui
caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori
umani.
2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome
geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne
deriva.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste
dalla presente legge.
4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di
fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della vite,
i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche' i vini frizzanti
gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare
denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro
designazione e presentazione
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art.10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985,n.1092, al fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficienza degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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