Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 166 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1992, n. 48
Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.
Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei
natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.
990.
2. La tenuta del ruolo e' affidata alla Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di
ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne in-
via copia alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di
nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice
fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il
tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti
svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di
ufficio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 990/1969 reca: "Assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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