Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 166 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1992, n. 48
Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
            Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il  ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi  per
l'accertamento e  la  stima  dei  danni  alle  cose  derivanti  dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a  motore  e  dei
natanti soggetti alla disciplina della legge  24  dicembre  1969,  n.
990. 
  2. La tenuta del ruolo e' affidata alla  Direzione  generale  delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro  il  31  dicembre  di
ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne in-
via  copia  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura. 
  4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di
nascita, il comune di residenza,  il  titolo  di  studio,  il  codice
fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il
tribunale territorialmente competente presso il  quale  gli  iscritti
svolgono le funzioni  di  consulenti  del  giudice  o  di  periti  di
ufficio. 
 
 
 
  AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
           il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             - La legge n. 990/1969 reca: "Assicurazione obbligatoria
          della  responsabilita'  civile derivante dalla circolazione
          dei veicoli a motore e dei natanti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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