Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 179 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1992, n. 50
Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e modalita' di programmazione).
1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le
disponibilita' esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 10 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, sono programmate e spese per le
finalita' e con le modalita' e procedure della citata legge n. 457
del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla
presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e'stato redatto si
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 457/1971 (Norme
per l'edilizia rsidenziale) e' il seguente:
"Art. 10 (Istitutzione e competenze della sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti). - E' istituita
una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con
proprio consiglio di amministrazione e con gestione e
bilancio separati, per il finanziamento della edilizia
residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione
delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi
programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta
al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni
del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del
C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione
delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella
presente legge.
In particolare, la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro
attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal
Comitato per l'edilizia residenziale alla situazione di
cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera
h) del precedente art.4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per
l'attuazione delle determinazioni del Comitato per
l'edilizia residenziale, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, ivi
comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera
e) del precedente art. 2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel
settore dell'edilizia residenziale gia' affidate dalla
leggi alla Cassa depositi e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e
integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed
istituti delegati all'acquisizione delle aree.
Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo costituito a norma dell'art. 45 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti
autonomi per le case popolari o di altri operatori, gia'
affidate alla Cassa depositi e prestiti.
Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e
prestiti e la sezione autonoma e' istituito un apposito
conto corrente.
Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla
sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o
sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e
prestiti e' fissato, con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del consiglio di amministrazione della
sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della
sezione autonoma di cui alla presente legge.
Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
per l'edilizia residenziale ed il consiglio di
amministrazione della sezione autonoma, possono essere
stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione
stessa.
Il controllo della Corte dei conti sugli atti della
sezione autonoma e' esercitato in via successiva.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in
vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni
annesse".
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