Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 180 del 06/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1992, n. 51
Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.
Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace
ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da
realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi,
sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni
internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani
e stranieri aventi finalita' di mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e
di tutela dei diritti umani.
2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al
comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del
Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle
competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato
annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro
degli affari esteri puo' inoltre autorizzare, per gli interventi di
cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel
detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
3. Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento
una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della
presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a
tal fine un rendiconto.
4. Le somme per le attivita' previste dalla presente legge non
impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede
per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali",
e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.
6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi
in via di sviluppo, puo' essere annualmente utilizzata, oltre agli
stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per
cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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