Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 181 del 07/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1992, n. 51
Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Nell'articolo   316-   bis   del   codice  penale,  introdotto
dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n.  86,  dopo  le  parole
"ente  pubblico"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  dalle  Comunita'
europee".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  commi  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni  di  legge  modificate.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            - Si trascrive il testo dell'art.  316-  bis  del  codice
          penale,  introdotto  dall'art.  3  della  legge  n. 86/1990
          (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro
          la pubblica amministrazione), come modificato  dall'art.  1
          della presente legge:
             "Art.  316-  bis  (Malversazione a danno dello Stato). -
          Chiunque, estraneo alla  pubblica  amministrazione,  avendo
          ottenuto  dallo  Stato  o  da  altro  ente pubblico o dalle
          Comunita' europee contributi, sovvenzioni  o  finanziamenti
          destinati  a favorire iniziative dirette alla realizzazione
          di opere od  allo  svolgimento  di  attivita'  di  pubblico
          interesse,  non  li  destina  alle  predette  finalita', e'
          punito con la resclusione da sei mesi a quattro anni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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