Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 183 del 12/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1992, n. 51
Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.
Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e
perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e' sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco
speciale). - 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco
speciale e' necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocita';
b) godere dei diritti politici;
c) essere di condotta irreprensibile;
d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente
ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del
collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale
ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente
riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici
della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio;
g) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario
nazionale, saranno stabilite le modalita' di accesso e le materie di
studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi
triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.
3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e'
subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da
effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui
alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale
iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al
termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di
Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
e successive modificazioni. La durata della pratica professionale e'
ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
4. Le modalita' di iscrizione, lo svolgimento della pratica
professionale, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei
collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal
Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 1378/1956 reca: "Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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