Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 189 del 14/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1992, n. 52
Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  primo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1963, n.
52, e' sostituito dal seguente:
  "Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi
di  applicazione,  compresa  la  sessione autunnale, abbiano superato
almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che
abbiano  inoltre  superato gli esami nelle materie militari stabilite
dal   piano   di  studi  dell'Accademia  aeronautica,  sono  nominati
sottotenenti  in  servizio  permanente  effettivo del Corpo del genio
aeronautico,  ruolo ingegneri, con l'anzianita' decorrente dalla data
del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione  di  legge  modificata e della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  8  della   legge   n.   52/1963
          (Riordinamento del Corpo del genio aeronautico), cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  8.  - Gli aspiranti ufficiali che, al termine del
          primo  anno  degli  studi  di  applicazione,  compresa   la
          sessione  autunnale,  abbiano superato almeno quattro esami
          negli insegnamenti previsti per detto anno  e  che  abbiano
          inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite
          dal   piano   di  studi  dell'Accademia  aeronautica,  sono
          nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo  del
          Corpo   del   genio   aeronautico,   ruolo  ingegneri,  con
          l'anzianita' decorrente dalla data del conseguimento  della
          qualifica di aspirante ufficiale.
             Durante  il  suddetto primo anno di studi, gli aspiranti
          ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facolta'
          o  del  politecnico  che  frequentano,  ma  continuano   ad
          appartenere all'Accademia.
             Coloro  che non superino gli esami di cui al primo comma
          sono dimessi  dall'Accademia  e  nominati  sottotenenti  di
          complemento   nel   Corpo   del  genio  aeronautico,  ruolo
          assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere  il  servizio
          di prima nomina".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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