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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 190 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1992, n. 52
Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona.
Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n.
191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269,
dopo il numero 11) e' aggiunto il seguente:
"12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di
tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato
della liberta' personale o delle condizioni di normale salute fisica
o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 22 della legge n. 191/1975 (Nuove
norme per il servizio di leva), cosi' come da ultimo
modificato dalla legge n. 269/1991 e come ulteriormente
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 22. - In tempo di pace, hanno titolo per
conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani
arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni,
da accertarsi dai consigli di leva:
1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o
per ferite od infermita' di guerra, oppure di militare
disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la
prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma
per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa
di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;
1-bis) fratello di militare deceduto durante la
prestazione del servizio militare;
2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per
causa di servizio militare, limitatamente ai grandi
invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria,
compresi quelli ad essi equiparati;
3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo
famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei
quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile
che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita'
lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre
vedova o nubile, purche' in tutti i casi, a causa della
partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a
perdere i necessari mezzi di sussistenza;
5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i
quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle
armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari
mezzi di sussistenza;
6) appartenente a famiglia di cui altri due figli
abbiano prestato o prestino servizio militare;
7) vedovo o celibe con prole;
8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno
portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o
invalido civile affetto da mutilazione o invalidita'
analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
9) unico fratello convivente di handicappato non
autosufficiente;
10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in
servizio o nello svolgimento di altra attivita' di lavoro
subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita'
contratte per tali cause;
11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido
per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;
12) vittima del reato di sequestro di persona che, a
causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia
stato privato della liberta' personale o delle condizioni
di normale salute fisica o psichica per un periodo di
almeno sessanta giorni.
In occasione della chiamata alla leva di ciascuna
classe, il Ministro per la difesa puo', verificandosi
circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in
aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal
compiere la ferma di leva per particolari condizioni di
bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli
contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno
delle forze armate, il Ministro per la difesa puo' non ins-
erire nei manifesti di chiamata alla leva uno o piu' dei
titoli elencati al primo comma.
Parimenti in occasione della chiamata alla leva di
ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base
dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo
della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito
e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva
devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei
necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del
riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del
primo comma.
I livelli di reddito indicati in tale decreto del
Ministro della difesa devono essere computati su base
familiare, considerando il reddito complessivo percepito
dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti
la famiglia stessa.
L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente
articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di
un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva
delle capitanerie di porto competenti per territorio e da
questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali
dispensati per l'affissione agli albi comunali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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