Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 191 del 19/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1992, n. 52
Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unita' poderali per la ricostruzione delle unita' produttive.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  divieto  di  frazionamento  delle  unita'  poderali  di cui
all'articolo 1  della  legge  3  giugno  1940,  n.  1078,  ha  durata
trentennale dalla prima assegnazione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 19 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GORIA,  Ministro dell'agricoltura e
                                  delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -  L'art. 1 della legge n. 1078/1940, recante "Norme per
          evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate  a
          contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere
          termini di durata, il divieto di frazionamento delle unita'
          poderali   assegnate   a   contadini   diretti  coltivatori
          costituite  in  comprensori  di   bonifica   da   enti   di
          colonizzazione  o  da consorzi di bonifica. La disposizione
          cosi' recita:
             "Art.  1. - Le unita' poderali costituite in comprensori
          di bonifica da enti di  colonizzazione  o  da  consorzi  di
          bonifica  ed  assegnate  in  proprieta' a contadini diretti
          coltivatori, non possono essere frazionate per  effetto  di
          trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022