Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 201 del 14/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1992, n. 53
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975,
n. 627, e' sostituito dal seguente:
"Al concorso possono essere ammessi:
1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza
che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino
almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non
abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di
merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere
giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
d) statura non inferiore a metri 1,68;
e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi,
ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della
Guardia di finanza;
f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 627/1975, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota
all'art. 3.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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