Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 202 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1992, n. 53
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per "istituzioni scolastiche italiane" di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, si devono
intendere le istituzioni scolastiche statali e, secondo le
indicazioni previste dalla legge, le scuole che hanno lo status
giuridico di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la
conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non
risultino sedi di esame statale di maturita'.
2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di
maturita' puo' valere ai fini del conseguimento del baccellierato
internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni
riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
3. Resta ferma l'applicabilita' della legge 30 ottobre 1986, n.
738, nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere
funzionanti all'estero o in Italia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n.
738/1986 (Riconoscimento del diploma di baccellierato
internazionale) e' il seguente:
"1. Il diploma di baccellierato internazionale, per
avere il riconoscimento previsto dal precedente art. 1,
deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o
presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere,
la cui idoneita' sara' accertata con l'iscrizione
nell'elenco di cui al successivo comma 2.
2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di
criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di
un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono
iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni
scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il
riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato
internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino,
attraverso la documentazione relativa ai piani di studio,
alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del
personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a
rilasciare il diploma di baccellierato internazionale".
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca: "Sperimentazione e ricerca
educativa, l'aggiornamento culturale e professionale e
l'istituzione dei relativi istituti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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