Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 207 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1992, n. 54
Modifiche alla disciplina delle azioni delle societa' cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
Modifiche alla disciplina delle azioni delle societa' cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il valore nominale delle azioni delle banche popolari non puo'
essere inferiore a lire cinquemila.
2. Le banche popolari esistenti devono adeguare il valore nominale
delle loro azioni a quello stabilito dal comma 1 nel termine di
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La partecipazione di ciascun socio non puo' eccedere lo 0,50 per
cento del capitale sociale. In nessun momento il numero dei soci di
ciascuna banca popolare puo' essere inferiore a quello determinato in
sede di costituzione per effetto del disposto delll'articolo 1, comma
2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350.
4. I soci che alla data di entrata in vigore della presente legge
partecipino al capitale sociale in misura compresa tra il limite di
cui al comma 3 e il valore nominale di lire quindici milioni possono
continuare a detenere le relative azioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice
civile, il rifiuto del gradimento produce unicamente l'effetto di non
consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto
patrimoniale.
6. Il consiglio di amministrazione, le cui delibere
sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione a socio
debbono essere congruamente motivate avuto riguardo all'interesse
della societa' e allo spirito della forma cooperativa, e' tenuto a
riesaminare la domanda di ammissione su conforme decisione del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione sull'esito della deliberazione e il
collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla
richiesta.
7. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
