Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 209 del 25/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1992, n. 54
Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.
Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, e' autorizzato a concedere al
personale della Direzione generale dell'aviazione civile uno speciale
compenso allo scopo di incentivarne gli incrementi di produttivita',
tenuto conto della specifica esigenza di assicurare la regolarita'
del traffico aereo. All'uopo, a decorrere dall'anno 1992, e' iscritto
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un apposito
fondo, dotato di lire 4.376 milioni per ciascuno degli anni 1992,
1993 e 1994. Della corresponsione del compenso si terra' conto in
sede di accordo contrattuale relativo al pubblico impiego ai fini dei
conguagli.
2. I criteri, le misure e le modalita' di corresponsione agli
aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale
appartenente alle qualifiche funzionali, saranno definiti, con le
procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, anche in analogia a
quanto previsto per il personale di altri Ministeri che gia'
percepiscono compensi simili. I criteri devono tenere conto
dell'assiduita' del rendimento del personale e devono consentire la
valutazione della produttivita' anche individuale sulla base di
appositi parametri parimenti concordati.
3. Una quota non superiore al 10 per cento del fondo di cui al
comma 1 e' riservata al personale con qualifiche dirigenziali e
direttive, anche del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la
misura spettante alle singole qualifiche e' stabilita dal Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
con i decreti di esecuzione degli accordi di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.
4. L'erogazione del compenso di cui al comma 1 e' estesa al
personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dei trasporti -
Direzione generale dell'aviazione civile.
5. Il compenso di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri
trattamenti che non abbiano carattere di generalita' per gli
impiegati dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 93/1983 e' la legge quadro sul pubblico
impiego.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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