Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 210 del 25/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1992, n. 55
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie
per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana,
lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione
permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo
da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che
risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di
somministrazione di sangue e suoi derivati, nonche' agli operatori
sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato
danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione
contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati
provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non
vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di
contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle
persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o
per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a
vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere
che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
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