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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 22 del 20/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1992, n. 18
Misure urgenti in materia di occupazione.
Misure urgenti in materia di occupazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata
l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90
miliardi per l'anno 1992. La regione Campania e la regione siciliana,
sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal
comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono
tenute a trasmettere al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli
interventi sino alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici
programmi che saranno intrapresi per l'anno 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-
legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre
1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi
mediante parziale utilizzo delle disponibilita' in conto residui del
capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni
urgenti in favore degli enti locali per il 1991) e' il
seguente:
"Art. 12 (Finanziamento per lavori socialmente utili
nelle aree napoletana e palermitana). - 1. Per la
prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-
legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente
disciplinato con l'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli
articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, e' autorizzata per
l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la
provincia di Napoli sulla base di un programma concertato
fra le due amministrazioni interessate. Le modalita' di
erogazione delle somme a favore degli enti locali
interessati sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'interno.
2. Per le finalita' e gli interventi di cui al decreto-
legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata a favore
del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000
milioni per l'anno 1991".
- Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge
quadro in materia di formazione professionale) e' il
seguente:
"Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti
speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al quarto comma
dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del
bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante
squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218.
La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con
amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art.
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 408/1988 (Proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale per i
lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al
decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i
dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il
reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di
delegificazione per gli enti previdenziali) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Le disponibilita' di cui all'art. 25,
sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi
comprese quelle non utilizzate a partire dal 1 gennaio
1983, ed escluso l'importo di lire 240.000 milioni di cui
all'art. 4, affluiscono, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al conto di
tesoreria di cui all'art. 26 della medesima legge n. 845
del 1978, al fine di finanziare piani di innovazione dei
sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo
criteri e modalita' stabiliti dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro per quanto riguarda le erogazioni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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