Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 220 del 28/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1992, n. 62
Interventi per la difesa del mare.
Interventi per la difesa del mare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero
1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli
interventi gia' individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n.
9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio
dei Ministri:
a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di
idrocarburi e di sostanze pericolose;
b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto
delle sostanze di cui alla lettera a);
d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie
e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le
sostanze di cui alla lettera a).
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con
il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre
attivita' e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla
procedura di cui al citato articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della
legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal
citato articolo 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il
Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
L'art. 6 di detta legge cosi' recita:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme
tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
1985 (con D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, si e'
provveduto in tal senso, n.d.r.).
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministro dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel
caso previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di
cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto".
- La legge n. 9/1991 reca: "Norme per l'attuazione del
nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali,
centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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