Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 222 del 27/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1992, n. 63
Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.
Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Esportazione e transito di prodotti e tecnologie
1. L'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie
indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono:
a) essere conformi ai princi'pi che ispirano la politica estera
nazionale;
b) essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza
dello Stato;
c) assicurare la non proliferazione delle tecnologie e dei
prodotti di interesse militare;
d) favorire un'attiva cooperazione allo sviluppo nei settori
civili fra l'Italia ed i Paesi non indicati al comma 2 dell'articolo
2;
e) essere compatibili con le intese e le convenzioni
internazionali cui l'Italia partecipa e con i princi'pi della Carta
delle Nazioni Unite;
f) essere compatibili con le direttive di organi internazionali al
cui rispetto l'Italia si sia obbligata.
2. Sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato
l'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei
prodotti e delle tecnologie indicati in un apposito "elenco delle
merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il
transito", predisposto e aggiornato ai sensi dell'articolo 3.
3. Per le finalita' di cui alla presente legge si considera
esportazione di tecnologie anche l'attivita' di scambio di qualsiasi
tipo di dati o informazioni comunque utilizzabili in violazione della
presente legge e delle intese e convenzioni internazionali cui
l'Italia partecipa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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