Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 32 del 23/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1992, n. 23
Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni finanziarie
1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone
terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della
Calabria e' regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico
delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come modificate ed inte-
grate dalla presente legge.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente
legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, di lire
1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400 miliardi per l'anno
1994, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da
ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali
interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede
mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400
miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900
miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la
continuita' e la correntezza degli interventi, gli enti locali
interessati possono assumere impegni nei limiti delle disponibilita'
complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del
riparto di cui all'articolo 2, comma 4. Ai fini dei conseguenti
pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato
testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.
4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3,
sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi
per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.
5. L'Agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui,
secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla
loro approvazione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel
triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993
e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento:
"Provvedimenti per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento
mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
