Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 477 del 04/12/1992 Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1992, n. 292
Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  35  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 35 (Delega al Governo in materia penale).  -  1.  Il  Governo
della  Repubblica  e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993,
norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale
ed il relativo procedimento unitamente alle norme di  attuazione,  di
coordinamento  e  transitorie,  sulla  base  dei  princi'pi e criteri
direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38".
  2.  L'articolo  38  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  38  (Entrata  in  vigore  del  decreto legislativo). - 1. Il
decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore
il 3 gennaio 1995".
  3.  L'articolo  49  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  49 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7;  9;  10;
11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire
dal 3 gennaio 1994".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate.    Restano  invariati  il  valore e l'efficacia
          degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo  degli  articoli  36  e  37  della  legge  n.
          374/1991 e' il seguente:
             "Art.  36.  (Competenza in materia penale del giudice di
          pace). - 1.  Al giudice di pace e' devoluta  la  competenza
          per  le  contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena
          della  multa,  anche  in  alternativa   alla   pena   della
          reclusione,  purche' tali reati siano previsti da norme che
          non presentino particolari difficolta' interpretative e non
          diano  luogo,  di  regola,  a   particolari   problemi   di
          valutazione   della   prova   in   sede   di   accertamento
          giudiziale".
             "Art. 37. (Procedimento penale  innanzi  al  giudice  di
          pace).  - 1.   Al procedimento penale innanzi al giudice di
          pace si applicano i criteri e i princi'pi di  cui  all'art.
          2,  comma  1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81,
          con  le  massime  semplificazioni  rese  necessarie   dalla
          particolare competenza dello stesso giudice.
             2.  Si  applica  la procedura prevista dall'art. 8 della
          legge  16  febbraio  1987,  n.  81,  ma   i   termini   per
          l'espressione del parere sono ridotti alla meta'".
             -  Il  testo  dell'art.  38  della  legge  n.  374/1991,
          sostituito dal comma 2, era il seguente:
             "Art. 38. (Entrata in vigore del decreto legislativo). -
          1. Il decreto legislativo emanato  ai  sensi  dell'art.  35
          entra in vigore il 1 gennaio 1994".
             -  Il  testo  dell'art.  49  della  legge  n.  374/1991,
          sostituito dal comma 3, era il seguente:
             "Art. 49. (Entrata in vigore  ed  efficacia  di  singole
          disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3,
          commi  2  e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da
          43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1993".
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