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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei
termini in materia di impianti di radiodiffusione, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
PAGANI, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
246 del 19 ottobre 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 41.
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