Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 492 del 12/12/1992 Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1992, n. 302
Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' personale e di liberazione di imputati prosciolti.
Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' personale e di liberazione di imputati prosciolti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la rubrica
e' sostituita dalla seguente: "(Trasferimenti)", e i commi quarto e
quinto sono abrogati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'". I commi
quarto e quinto dell'art. 42 della sopracitata legge n.
354/75 cosi' recitavano:
"4. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti
vengono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dall'Arma
dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai
regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di
personale femminile.
5. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele
per proteggere i soggetti dalla curiosita' del pubblico e
da ogni specie di pubblicita', nonche' per ridurne i
disagi. E' consentito solo l'uso di manette tranne che
ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei
casi indicati dal regolamento e' consentito l'uso di abiti
civili.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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