Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 492 del 12/12/1992 Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1992, n. 302
Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della liberta' personale e di liberazione di imputati prosciolti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1. Nell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  la  rubrica
e'  sostituita  dalla seguente: "(Trasferimenti)", e i commi quarto e
quinto sono abrogati.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate.   Restano invariati  il  valore  e  l'efficacia
          degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
             -  La  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  reca:  "Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure  privative  e  limitative  della  liberta'". I commi
          quarto e quinto dell'art. 42  della  sopracitata  legge  n.
          354/75 cosi' recitavano:
             "4.  Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti
          vengono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dall'Arma
          dei carabinieri e  dal  Corpo  delle  guardie  di  pubblica
          sicurezza,  con  le  modalita'  stabilite dalle leggi e dai
          regolamenti e, se trattasi di donne,  con  l'assistenza  di
          personale femminile.
             5.  Nelle  traduzioni sono adottate le opportune cautele
          per proteggere i soggetti dalla curiosita' del  pubblico  e
          da  ogni  specie  di  pubblicita',  nonche'  per  ridurne i
          disagi. E' consentito solo  l'uso  di  manette  tranne  che
          ragioni  di  sicurezza  impongano l'uso di altri mezzi. Nei
          casi indicati dal regolamento e' consentito l'uso di  abiti
          civili.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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