Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 493 del 23/12/1992 Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1992, n. 302
Interventi per la Torre di Pisa.
Interventi per la Torre di Pisa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi per la Torre di Pisa
1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di
restauro della Torre di Pisa e' autorizzata un'ulteriore spesa di
lire 2.000 milioni per l'anno 1992.
2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1990, n. 360, e' differito al 31 dicembre 1993.
3. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di
competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di
chiusura al pubblico della Torre, e' corrisposto all'ente stesso, per
l'anno 1992, un contributo di lire 3.000 milioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a
lire 5.000 milioni per l'anno 1992, si provvede:
a) quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento alla rubrica Ministero dei lavori
pubblici: "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale";
b) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 8100 dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno
finanziario 1992.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 279/1990
(Interventi urgenti per la Torre di Pisa) e' il seguente:
"Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di
dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto".
Il D.L. n. 279/1990 e' entrato in vigore il 5 ottobre
1990.
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