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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti accordi internazionali:
a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato
e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita',
fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987;
b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato
e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita',
fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987;
c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato
e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a
Bruxelles il 15 dicembre 1987;
d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato
e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita',
fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988;
e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri
della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a
seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;
f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri
della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a
seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;
g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri
della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia
dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26
luglio 1989.