Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 58 del 29/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1992, n. 29
Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.
Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il
Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, affida in concessione
esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche'
l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente
gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una
societa' appositamente costituita per la durata di dieci anni
dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito
denominata "Societa'", la totalita' delle cui azioni sia posseduta
direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari
al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui
ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi
nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di
telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonche',
fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi
radiomarittimi concessi.
2. All'atto di concessione di cui al comma 1 e' annessa una
convenzione la quale, in conformita' delle disposizioni recate dal
capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro:
a) il mantenimento degli standard di servizio assicurati
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e le modalita' di proseguimento
dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai
servizi di cui al comma 1;
b) la facolta' per il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire
l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla
convenzione stessa;
c) i criteri per la determinazione delle modalita' di utilizzo
degli impianti e delle reti della Societa' da parte
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre
societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso
pubblico, di seguito denominate "concessionarie", per la
determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le
modalita' di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1
dell'articolo 3.
3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio
decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo
1926, n. 562, e' soppressa a far data dall'entrata in vigore della
convenzione di cui al comma 2.
4. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sulla base di indicazioni dell'IRI, una proposta di delibera
concernente i criteri generali di riassetto del settore delle
telecomunicazioni.
5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attivita'
svolte dalle concessionarie in conformita' a criteri di omogeneita'
di funzioni, di efficienza ed economicita' di gestione, di
trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in
concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo
altresi' il necessario coordinamento dei servizi.
6. Il CIPE delibera entro novanta giorni dal ricevimento della
proposta di cui al comma 4 e l'IRI, nei successivi centottanta
giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del
CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti
integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE e'
trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica ai fini del deferimento alle competenti commissioni
parlamentari permanenti.
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