Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 64 del 31/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1992, n. 32
Norme sugli organi del servizio della leva militare.
Norme sugli organi del servizio della leva militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 23 (Autorita' che sopraintende alla leva) . - 1. Il Ministro
della difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della
leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta,
della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio,
della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi
ausiliari".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 237/1964 reca: "Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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