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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 72 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1992, n. 36
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca.
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il
"Fondo di solidarieta' nazionale della pesca" con la dotazione
complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla
concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di
calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di
carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o
abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooper-
ative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a
parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei
pescatori singoli o associati, che abbiano subi'to gravi danni e si
trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa
produttiva delle proprie aziende.
3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati
gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i
mitilicoltori, singoli o associati.
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