Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 81 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1992, n. 37
Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza.
Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui
all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, e' elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in
vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1 gennaio 1993.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote
di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui
all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive
modificazioni, sono modificate nel modo seguente:
a) sigarette 55,28 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento;
c) sigari e sigaretti altri 46,28 per cento;
d) tabacco da fumo 54,28 per cento;
e) tabacco da masticare 25,28 per cento;
f) tabacco da fiuto 25,28 per cento.
3. Dal 1 gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono
modificate nel modo seguente:
a) sigarette 54,78 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento;
c) sigari e sigaretti altri 45,78 per cento;
d) tabacco da fumo 53,78 per cento;
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
4. All'onere derivante dai commi 1, 2 e 3, valutato in ragione di
lire 110 miliardi per l'anno 1992 e di lire 165 miliardi per l'anno
1993, si provvede, in deroga a quanto disposto all'articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, con decreto del Ministro delle finanze
mediante aumento di lire 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo
di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a
lire 110.000 a chilogrammo convenzionale e di lire 5.000 a
chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle
sigarette con prezzo di vendita superiore a lire 110.000 a
chilogrammo convenzionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 1293/1957
(Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei
generi di monopolio), cosi' come sostituito dall'articolo
unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, e' il seguente:
"Art. 24 (Acquisto e vendita dei generi di monopolio.
Aggi e indennita'). - I generi di monopolio devono essere
pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le
modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti
al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.
E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al
rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al
pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di
cauzione pari all'importo dei generi prelevati.
La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un
ventesimo di detto importo ove venga prestata
collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un
importo minimo di lire cinque milioni.
I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre
diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con
il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura
degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le
modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e
quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo
e terzo comma del presente articolo".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 76/1985 (Sistema
di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati) e' il
seguente:
"Art. 5. - Ai fini dell'applicazione dell'imposta di
consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono
stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del
prezzo di vendita al pubblico:
%
---
a) sigarette....................... 57
b) sigari e sigaretti naturali..... 24
c) sigari e sigaretti altri........ 48
d) tabacco da fumo................. 56
e) tabacco da masticare............ 27
f) tabacco da fiuto................ 27 ".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 825/1965 (Regime
di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di
Stato) e' il seguente:
"Art. 2. - L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a
monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente art. 1
e le sue variazioni sono effettuate con decreto del
Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti
dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito
il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed
ai prezzi proposti dallo stesso consiglio di
amministrazione per i rimanenti.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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