Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 92 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1992, n. 38
Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta.
Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del Ministero
per i beni culturali e ambientali, sono istituite le sovrintendenze
archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta, con sede
rispettivamente in Campobasso ed Aosta, con le competenze di cui al
quinto comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
2. L'attivazione della sovrintendenza archivistica per la Valle
d'Aosta e' stabilita con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentita la regione Valle d'Aosta.
3. Per tutto il personale della sovrintendenza archivistica per la
Valle d'Aosta e' richiesta la conoscenza della lingua francese, ai
sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,
adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli
articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
4. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, i numeri 1) e 12) sono
sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"1) Torino: per il Piemonte;
1- bis) Aosta: per la Valle d'Aosta";
"12) Pescara: per l'Abruzzo;
12- bis) Campobasso: per il Molise".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 805/1975
(Organizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali) e' il seguente:
"Art. 31. - Alle soprintendenze archeologiche e'
affidata la cura dei beni archeologici e degli scavi.
Salvo quanto disposto per la competenza delle
soprintendenze archeologiche, sino a quando resta in vigore
la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, alla cura dei beni culturali contemplati da
questo decreto provvedono le soprintendenze per i beni
artistici e storici e le soprintendenze per i beni
ambientali e architettonici, queste ultime per i beni
costituiti da edifici, ville, complessi immobiliari. Per i
beni d'interesse artistico aventi natura di cose mobili o
pertinenziale, che si trovino nell'interno di detti beni,
la competenza e' fissata con decreto del Ministro, sentita
la conferenza dei capi degli uffici prevista dall'art. 32.
La tutela ambientale dei beni culturali contemplati
dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e' attribuita comunque alle soprintendenze
per i beni ambientali e architettonici.
Alle soprintendenze per i beni ambientali e
architettonici e' affidata, altresi', la tutela dei beni di
cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, nonche' di quelli contemplati da leggi
speciali. Dette soprintendenze, per quanto attiene
all'aspetto urbanistico della tutela e della valorizzazione
dei beni medesimi, mantengono relazioni con le
amministrazioni regionali e comunali.
Alle soprintendenze archivistiche e' affidata la
vigilanza e la tutela sugli archivi degli enti pubblici e
sugli archivi di interesse storico, di cui siano
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i
privati a sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409.
La commissione provinciale prevista dall'art. 2 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' composta dal
soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal
soprintendente per i beni archeologici e da due esperti, di
cui uno designato dalla regione.
La commissione e' nominata con decreto del Ministro e
dura in carica quattro anni.
La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in
materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale
dello Stato, a seconda della natura delle cose e delle
localita' da tutelare".
- Il testo dell'art. 38 dello statuto speciale per la
Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale n. 4/1948,
e' il seguente:
"Art. 38. - Nella Valle d'Aosta la lingua francese e'
parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o
nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in lingua
italiana.
Le amministrazioni statali assumono in servizio nella
Valle possibilmente funzionari originari della regione o
che conoscano la lingua francese".
- Il testo degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge n.
196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Valle d'Aosta) e' il seguente:
"Art. 51. - Per far luogo all'assegnazione di posti nei
ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano
l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni
dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura
dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e
prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza
della lingua francese.
Art. 52. - Per il trasferimento di impiegati statali in
Valle d'Aosta sono preferiti coloro che siano originari
della regione o che conoscano la lingua francese.
Art. 53. - Per le assunzioni presso uffici statali
aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere
esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza alle
disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere
originari della regione o la conoscenza della lingua
francese costituiscono titolo di preferenza.
Art. 54. - Le norme di cui agli articoli precedenti si
applicano anche ai concorsi banditi da enti pubblici non
economici, quando ricorrano le condizioni previste dalle
norme medesime".
- La legge n. 1409/1963 reca: "Norme relative
all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato". Si
riporta il testo dell'allegato A, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
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