Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 103 del 05/04/1993 Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1993, n. 83
Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro.
Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata nel periodo 1994-1995 la spesa complessiva di
lire 40 miliardi di cui lire 37 miliardi per il completamento degli
interventi sul patrimonio culturale ricadente nel territorio
dell'antico ducato del Montefeltro (in particolare, Urbino, Gubbio e
Senigallia) e lire 3 miliardi per gli interventi di conservazione,
restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Santa Casa
di Loreto. I predetti fondi affluiscono agli ordinari capitoli di
spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
2. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali
interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dal
comitato regionale per i beni culturali e ambientali delle Marche
previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805. Il Ministro per i beni culturali e
ambientali sulla base delle proposte coordinate dal competente
Ufficio centrale, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano degli interventi
da realizzare.
__________________
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 805/1975
(Organizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali) e' il seguente:
"Art. 35. - In ogni capoluogo di regione e' istituito un
comitato regionale per i beni culturali composto dai capi
degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di
cui all'art. 32 e da un numero pari di membri
rappresentanti della regione e da questa eletti o nominati
secondo propri provvedimenti. Il comitato elegge nel
proprio seno il presidente e un vice presidente.
Il comitato ha funzioni:
a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente
tra lo Stato e la regione;
b) di coordinamento delle iniziative e delle attivita'
esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio
di informazioni reciproche, le predeterminazione di
programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e
delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti
infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o
soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale
dei beni culturali e ambientali;
c) di promozione e di proposta di interventi,
amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della
regione.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al
precedente comma il comitato assume le opportune intese,
per quanto concerne le attivita' di competenza dello Stato,
con il commissario del Governo.
Il comitato puo' chiamare a partecipare alle proprie
riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di
segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo
avente sede nel capoluogo di regione che sara' indicato con
decreto del Ministro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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