Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 105 del 08/04/1993 Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1993, n. 84
Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la
parola: "evidente" e' soppressa.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 aprile 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
                            ____________
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione  di  legge  modificata  e  della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 425 del codice di
          procedura penale, come sopra modificato:
             "Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). -  1.  Se
          sussiste  una  causa  che  estingue il reato o per la quale
          l'azione penale non  doveva  essere  iniziata  o  non  deve
          essere  proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge
          come  reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste
          o che l'imputato non lo ha commesso  o  che  il  fatto  non
          costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile
          o  non  punibile  per  qualsiasi  altra  causa  il  giudice
          pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la
          causa nel dispositivo.
             2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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