Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 221 del 13/07/1993 Pubblicata nella G.U. del 14 luglio 1993, n. 163
Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge volti, in applicazione delle vigenti disposizioni,
all'inquadramento o al trasferimento di unita' di personale nei ruoli
organici del Ministero dell'ambiente sono improrogabilmente definiti
con decreti del Ministro dell'ambiente, ove ricorrano le condizioni
previste dalle stesse disposizioni, entro il 31 luglio 1993. Ai fini
dell'acquisizione dei necessari pareri delle amministrazioni e degli
enti di provenienza, si applicano gli articoli 14 e 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Definiti i procedimenti di cui al comma 1, la copertura dei
posti eventualmente disponibili avviene mediante ricorso alla
mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni
in materia. I trasferimenti nei ruoli del Ministero dell'ambiente
dovranno essere improrogabilmente definiti entro il 31 dicembre 1993.
3. Nell'attuazione delle procedure di mobilita', i posti di
funzione relativi a profili professionali tecnici sono coperti
mediante superamento di una prova per titoli e di un colloquio di
valutazione secondo le modalita' e con i criteri definiti con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale non appartenente ai ruoli del Ministero
dell'ambiente, comunque in servizio presso detta amministrazione alla
data di entrata in vigore della presente legge, puo', a domanda,
essere trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1994.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SPINI, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: CONSO
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio e delle quali restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge n.
241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
l'amministrazioneprocedente debba acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni
concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni
intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato
alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimerne
definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla
data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
"Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente
sentito un organo consultivo, questo deve emettere il
proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni
di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla
natura dell'affare, di rispettare il termine generale di
cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per
una sola volta, dal momento della ricezione, da parte
dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti
richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro-
cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti".
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