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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per
l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti
competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie
dello Stato S.p.a., i contratti di programma, i contratti di servizio
e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove
previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186.
2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere
motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle
due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge
n. 186/1991, recante istituzione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto (CIPET), e' il seguente:
"1. Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite
dalla legge al Consiglio dei Ministri e al CIPE in ordine
agli indirizzi della politica economica generale, esercita
funzioni di informazione, programmazione e coordinamento
delle diverse attivita' nel settore del trasporto nelle sue
diverse componenti e modalita', ivi compresa la viabilita'.
A tal fine:
a)-l) (omissis);
m) valuta la conformita' dei piani e programmi
generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul
settore del trasporto, anche gia' adottati o in corso di
realizzazione, di amministrazioni statali e regionali
nonche' di enti pubblici e societa', agli obiettivi del pi-
ano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai
sensi della lettera e). A tal fine, i piani e programmi
generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro
novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente
tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il
parere contrario del CIPET determina la sospensione
dell'efficacia del piano o programma generale, che si
trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi.
Le opere previste dal piano o programma generale su cui il
CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di
finanziamenti pubblici".
La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5
febbraio 1992, n. 38 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 -
1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera m), quarta
e quinta proposizione.