Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 313 del 12/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1993, n. 196
Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.
Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia di debito
pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Titoli al portatore). - 1. I titoli al portatore sono a
rischio e pericolo di chi li possiede.
2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di
titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi
abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del
tesoro, Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati
nell'articolo 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di
un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di
rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di
prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria
a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita
istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.
3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il
titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione
dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione.
4. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle
cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al
tasso legale vigente.
5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od
opposizioni sulle iscrizioni al portatore.
6. L'Amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario
dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di
essi".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 51 del testo unico delle leggi in
materia di debito pubblico, approvato con D.P.R. n.
1343/1963 ed aggiornato con D.P.R. n. 74/1984, e' il
seguente:
"Art. 51 (Titoli al portatore). (Legge 12 agosto 1957,
n. 752, art. 35). - I titoli al portatore sono a rischio e
pericolo di chi li possiede.
Non si rilasciano duplicati o altri documenti
equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o
distrutti.
In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od
opposizioni sulle iscrizioni al portatore.
L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come
proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni
soltanto il portatore di essi".
- Il testo dell'art. 71 del sopra citato testo unico
delle leggi in materia di debito pubblico e' il seguente:
"Art. 71 (Interruzione della prescrizione). (Legge 12
agosto 1957, n. 752, art. 45). - La prescrizione puo'
essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal
codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro
atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di
conservare il proprio diritto.
La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia
interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla
Direzione generale del debito pubblico ovvero ad uno degli
uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno
facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di
debito pubblico o di provvedere al pagamento degli
interessi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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