Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 320 del 12/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1993, n. 198
Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, primo comma,
della legge 2 dicembre 1980, n. 803, e' elevata a lire 1.000 milioni
a decorrere dal 1 gennaio 1993.
2. Per assicurare la conservazione del patrimonio librario delle
biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici
di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive
modificazioni, presso le medesime biblioteche puo' essere assegnato a
prestare servizio personale dipendente dal Ministero per i beni
culturali e ambientali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, primo comma, della legge n.
803/1980 (Norme concernenti il funzionamento delle
biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui
all'art. 2 del regolamento organico delle biblioteche
pubbliche statali approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501), e' il
seguente:
"Art. 1. - Per le spese di personale necessario ad
assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche
statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al
regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive
modificazioni e integrazioni, e' assegnata la somma annua
di lire 344 milioni.
(Omissis)".
- Il R.D. n. 3036/1866 reca: "Soppressione delle
corporazioni religiose".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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