Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 320 del 12/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1993, n. 198
Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, primo comma,
della legge 2 dicembre 1980, n. 803, e' elevata a lire 1.000  milioni
a decorrere dal 1› gennaio 1993.
  2.  Per  assicurare  la conservazione del patrimonio librario delle
biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici
di cui al  regio  decreto  7  luglio  1866,  n.  3036,  e  successive
modificazioni, presso le medesime biblioteche puo' essere assegnato a
prestare  servizio  personale  dipendente  dal  Ministero  per i beni
culturali e ambientali.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1,  primo  comma,  della  legge  n.
          803/1980   (Norme   concernenti   il   funzionamento  delle
          biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di  cui
          all'art.  2  del  regolamento  organico  delle  biblioteche
          pubbliche statali  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica  5  settembre  1967,  n.  1501),  e'  il
          seguente:
             "Art. 1. - Per  le  spese  di  personale  necessario  ad
          assicurare  il  funzionamento  delle  biblioteche pubbliche
          statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di  cui  al
          regio  decreto  7  luglio  1866,  n.    3036,  e successive
          modificazioni e integrazioni, e' assegnata la  somma  annua
          di lire 344 milioni.
             (Omissis)".
             -   Il  R.D.  n.  3036/1866  reca:  "Soppressione  delle
          corporazioni religiose".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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