Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 379 del 23/09/1993 Pubblicata nella G.U. del 28 settembre 1993, n. 228
Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dall'anno 1993 e' concesso all'Unione italiana 
ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la  ricerca,  la
formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed  all'Istituto  europeo
ricerca, formazione  orientamento  professionale  (I.E.R.F.O.P.),  un
contributo annuo di lire 2.500 milioni. 
  2. Il contributo e' ripartito annualmente dall'Unione italiana 
ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio
degli Istituti di cui al comma 1. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si  provvede
mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato  di  previsione  del
Ministero  della  pubblica  istruzione  per   l'anno   1993   e   dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
 
                    AVVERTENZA: 
              Il testo della nota qui pubblicato e' statto redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato 
                il rinvio e della quale restano invariati il valore e 
                    l'efficacia. 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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