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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 135 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). -
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo
calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila
lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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