Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 424 del 27/10/1993 Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1993, n. 253
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attivita' operative ed addestrative delle Forze armate.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante  elargizione  a
favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi  durante  attivita'
operative ed addestrative delle Forze armate e' convertito  in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n.  46,  28
aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 27 ottobre 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  FABBRI, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
          AVVERTENZA: 
                    Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, e' stato 
            pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
          202 del 28 agosto 1993. 
                 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 
                 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e 
            ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
           le modifiche apportate dalla presente legge di conversione 
             hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
          pubblicazione. 
                Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di 
                  conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta 
          Ufficiale alla pag. 27. 
 
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