Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 436 del 02/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 8 novembre 1993, n. 262
Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province.
Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Proroga di termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di un ulteriore anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel
comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la
parola: "procede" e' sostituita dalle seguenti: "puo' procedere".
2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo
21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di ulteriori
diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142
del 1990 e' abrogato.
3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito sino al 31 dicembre
1994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente: "La
regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di
ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province
interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore
dalla presente legge".
- Il testo dell'art. 21, commi 1 e 3 (quest'ultimo
abrogato dalla presente legge) della predetta legge n.
142/1990 e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, appositi decreti legislativi per la
costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle
autorita' metropolitane nelle aree di cui all'art. 17.
2. (Omissis).
(3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il
Governo provvede direttamente)".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 63 della medesima
legge n. 142/1990 e' il seguente:
"1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in
attuazione dell'art. 17, il Governo e' delegato ad emanare,
nel termine di due anni dalla entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle circoscrizioni provinciali e per la
istituzione di nuove province conseguenti alla
delimitazione territoriale delle aree metropolitane
effettuata dalla regione.
2. Il Governo e' altresi' delegato, entro lo stesso
termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione
di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al
comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla
data del 31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata la formale
iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed e'
gia' stato deliberato il parere favorevole da parte della
regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e
Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge".
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