Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 473 del 22/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 26 novembre 1993, n. 278
Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali). - Chiunque incrudelisce
verso animali senza necessita' o li sottopone a strazio o sevizie o a
comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche,
ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per
la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche
etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalita' del traffico, del
commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno
spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi
casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la
confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di commercio, di trasporto, di
allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che
comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda
da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la
sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivita'
commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di
recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata
della meta' e la condanna comporta la sospensione della licenza di
attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno
dodici mesi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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