Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 482 del 26/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1993, n. 282
Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.
Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari, per lo
svolgimento di attivita' connesse ai loro fini istituzionali, di
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero
che sara' previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per
il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome determinazioni
dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il
personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il gruppo e'
stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto
con la consistenza numerica del personale del gruppo richiedente di
cui al comma 1. Il comando viene disposto con il consenso
dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di
appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il comando presso i gruppi parlamentari non puo' avere una
durata superiore ai cinque anni, anche non consecutivi, non e'
cumulabile con aspettative o permessi sindacali e puo' cessare
anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza.
4. Il personale comandato non puo' conseguire promozioni se non per
anzianita', ne' il comando puo' costituire titolo di preferenza per
la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede
nonche' per la destinazione ad altre funzioni.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Serizio sanitario nazionale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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