Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 500 del 03/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1993, n. 287
Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'Universita' di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell'Ateneo.
Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'Universita' di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell'Ateneo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'Universita' di Pisa e' concesso un contributo straordinario
fino a lire tre miliardi per l'anno 1993 finalizzato alla
organizzazione di mostre, congressi e convegni, al recupero, al
restauro, al riordino di materiale storico, archivistico e
museografico, all'arricchimento di biblioteche, nonche'
all'attribuzione di premi a studiosi e giovani laureati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati,
italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309,
delle monete di serie speciale celebrative del 650 anniversario della
fondazione dell'Universita' di Pisa, che saranno emesse, secondo
programma, nell'anno 1993, al netto delle spese di produzione e di
quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale.
All'erogazione del contributo, che non potra' superare i tre miliardi
di lire, si provvede, comunque, nei limiti dei proventi
effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 309/1968 reca: "Norme per l'adeguamento
dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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