Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 500 del 03/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1993, n. 287
Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'Universita' di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650 anniversario della fondazione dell'Ateneo.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'Universita' di Pisa e' concesso un contributo  straordinario
fino  a  lire  tre  miliardi  per  l'anno   1993   finalizzato   alla
organizzazione di mostre,  congressi  e  convegni,  al  recupero,  al
restauro,  al  riordino  di   materiale   storico,   archivistico   e
museografico,    all'arricchimento    di     biblioteche,     nonche'
all'attribuzione di premi a studiosi e giovani laureati. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si  fa
fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e  privati,
italiani e stranieri, ai sensi della legge 18  marzo  1968,  n.  309,
delle monete di serie speciale celebrative del 650 anniversario della
fondazione dell'Universita' di  Pisa,  che  saranno  emesse,  secondo
programma, nell'anno 1993, al netto delle spese di  produzione  e  di
quelle conseguenti all'accensione del relativo  debito  patrimoniale.
All'erogazione del contributo, che non potra' superare i tre miliardi
di  lire,  si   provvede,   comunque,   nei   limiti   dei   proventi
effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n. 309/1968 reca: "Norme per l'adeguamento
          dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022