Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 515 del 10/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1993, n. 292
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Accesso ai mezzi di informazione)
1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi
elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla
concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a
garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di propa-
ganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche'
l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello
regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a
livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le
rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione
elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parita' di
trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i
partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni
e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale
nonche' tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attivita' di
diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere
a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti
la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione
sulle testate edite o nell'ambito della programmazione
radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi
di candidati a livello locale nonche' ai partiti o ai movimenti
politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla
propaganda in condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve
essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di
concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o
locale nonche' tutti coloro che esercitano in qualunque ambito
attivita' di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la
parita' di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione
elettorale.
3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le
regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per
assicurare l'attuazione del principio di parita' nelle concrete
modalita' di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonche' le
regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi
di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresi',
avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione
degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti
massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
elettorale.
4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le
funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n.223,
e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le
trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nonche' dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.
5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle
votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla
responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei
modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti
politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e
degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza
di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione.
Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D,P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 223/1990
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
e' il seguente:
"Art. 7 (Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi). - 1. Ogni consiglio regionale elegge,
con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere
e da scegliersi fra esperti di comunicazione
radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi. Il comitato regionale e' organo di
consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in
particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle
regioni della presente legge. Il comitato altresi' formula
proposte al consiglio di amministrazione della
concessionaria pubblica in merito a programmazioni
regionali che possano essere trasmesse sia in ambito
nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni
regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
2. La concessione di cui all'art. 2, comma 2, prevede
forme di collaborazione con le realta' culturali e inform-
ative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali
possono essere stipulate convenzioni tra le sedi
periferiche della concessionaria pubblica, le regioni e i
concessionari privati in ambito locale. Il comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i
contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne
coordina l'attuazione per conto della regione.
3. Le regioni disciplinano il funzionamento dei comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alla costituzione di comitati provinciali per i servizi
radiotelevisivi, in conformita' alle disposizioni del
presente articolo.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il
Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei
comitati provinciali di Trento e di Bolzano per lo
svolgimento delle loro funzioni.
6. E' abrogato l'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n.
103".
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 della citata legge n.
223/1990 e' il seguente:
"Art. 10 (Telegiornali e giornali radio - Rettifica -
Comunicati di organi pubblici). - 1. Ai telegiornali e ai
giornali radio si applicano le norme sulla registrazione
dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6
della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei
telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine,
considerati direttori responsabili.
(Omissis)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
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1950
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