Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 547 del 23/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1993, n. 305
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica.
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  All'articolo  392  del  codice  penale,  dopo il secondo comma e'
aggiunto il seguente:
"Si  ha,  altresi',  violenza  sulle  cose  allorche'  un   programma
informatico  viene  alterato,  modificato  o cancellato in tutto o in
parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un  sistema
informatico o telematico".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni  di  legge modificate. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  392  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 392 (Esercizio arbitrario  delle  proprie  ragioni
          con violenza sulle cose). - Chiunque, al fine di esercitare
          un  preteso  diritto,  potendo  ricorrere al giudice, si fa
          arbitrariamente ragione da se medesimo,  mediante  violenza
          sulle  cose, e' punito, a querela della persona offesa, con
          la multa fino a lire un milione.
             Agli effetti della legge penale, si ha  'violenza  sulle
          cose'  allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o
          ne e' mutata la destinazione.
             Si  ha,  altresi',  violenza  sulle  cose  allorche'  un
          programma   informatico   viene   alterato,   modificato  o
          cancellato in tutto o in  parte  ovvero  viene  impedito  o
          turbato  il  funzionamento  di  un  sistema  informatico  o
          telematico".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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