Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 548 del 23/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1993, n. 305
Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Prevenzione della fibrosi cistica)
l. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
predispongono,  nell'ambito  dei rispettivi piani sanitari, progetti-
obiettivo,  azioni  programmate  ed  altre   iniziative   diretti   a
fronteggiare  la  fibrosi  cistica,  da considerarsi malattia di alto
interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a) alla prevenzione primaria ed alla  diagnosi  precoce  e  prenatale
della fibrosi cistica;
b)  alla  cura  e  alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica,
provvedono anche alla fornitura a  domicilio  delle  apparecchiature,
degli  ausili  e  dei  presidi  sanitari necessari per il trattamento
complessivo;
c) ad  agevolare  l'inserimento  sociale,  scolastico,  lavorativo  e
sportivo dei malati di fibrosi cistica;
d)  a  favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino
malato,  dei  suoi  familiari,   nonche'   della   popolazione,   con
riferimento alla cura ed alla prevenzione della fibrosi cistica;
e)  a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale
del personale socio-sanitario addetto;
f) a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le  conoscenze
cliniche  e  di base della malattia per aggiornare la possibilita' di
prevenzione,  nonche'   la   diagnosi   precoce,   la   cura   e   la
riabilitazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni  di  legge modificate. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022